Art. 2.
(Modifica dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228).

      1. L'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. In ogni comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.
      2. Fermo restando quanto disposto dal codice civile in materia di domicilio e residenza, le disposizioni della presente legge e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, si applicano alla residenza meramente anagrafica, intesa come residenza nel comune di nascita ovvero come residenza fissata in un comune diverso dal comune di nascita ai sensi del comma 4.

 

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      3. Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone che pur essendo senza fissa dimora sono nate nel comune.
      4. Condizione essenziale per la registrazione all'anagrafe della popolazione residente in un comune diverso dal comune di nascita è l'indicazione della disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con apposito decreto emanato dal Ministro della salute.
      5. Gli atti anagrafici sono atti pubblici».